Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Si ricorda che la richiesta presentata non conforme alle istruzioni sarà, dopo l’analisi, RIFIUTATA e il richiedente dovrà presentare una NUOVA RICHIESTA CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, che sarà analizzata entro i termini previsti dalla legge (180 giorni), indipendentemente dalla domanda precedente.

COS’É

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero. È tenuta dai Comuni italiani su informazioni fornite dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E., che è gratuita, è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero e di votare per elezioni politiche e referendum.

È RESPONSABILITÀ DI OGNI CITTADINO ITALIANO MANTENERE AGGIORNATA LA PROPRIA SCHEDA ANAGRAFICA .

CHI DEVE ISCRIVERSI

1. I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;

2. I cittadini italo discendenti nati all’estero che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per nascita (iscrizione automatica richiesta dal Consolato)

3. L’iscrizione può anche avvenire automaticamente d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

Non devono richiedere l’iscrizione all’AIRE:

  • i cittadini che risiedono all’estero per un periodo inferiore a 1 anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti dello Stato italiano inviati all’estero per motivi di servizio;
  • i militari in servizio negli uffici e nelle strutture della NATO.
    Il personale militare italiano in servizio presso gli uffici e i comandi NATO all’estero

NOTA: Iscrizione automatica d’ufficio

Per tutti coloro che risiedono in questa circoscrizione consolare, cioé che risiedono nello stato di Rio Grande do Sul, e ottengono il riconoscimento della cittadinanza italiana o l’acquistano tramite questo Consolato Generale, la richiesta d’iscrizione AIRE è inviata automaticamente insieme ai documenti al Comune di competenza.

In questo caso, è necessario registrarsi sul portale Fast It per visualizzare la sua scheda anagrafica, cliccando sull’opzione “Visualizzare la propria scheda anagrafica”. Per saperne di più sulla procedura, clicca qui.

PROCEDURA DI PRIMA ISCRIZIONE

Per chi si è trasferito dall’Italia o per chi ottiene il riconoscimento della cittadinanza per via giudiziale la prima iscrizione AIRE deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Fast It.

VARIAZIONE AIRE
(per chi è già iscritto all’AIRE)

NOTA: Solo in caso di trasferimento definitivo. Non necessario in caso di trasferimento provvisorio (ad esempio studente che è in affitto per un breve periodo e ritornerà successivamente a vivere con i genitori).

Per consentire la regolare tenuta dell’A.I.R.E., nonché usufruire dell’erogazione dei servizi consolari, ai sensi degli artt. 3 e 6, commi 3, 4 e 9 Legge 470/1988, l’interessato ha il dovere di comunicare all’Ufficio consolare competente tutti gli eventi che determinano cambiamenti o variazioni della propria posizione anagrafica, per sé e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana.

Le variazioni AIRE che devono essere informate sono:

  • cambio di indirizzo all’interno della stessa circoscrizione consolare (Rio Grande do Sul);
  • trasferimento di residenza da una circoscrizione consolare a un’altra nello stesso Paese o in Paesi diversi;
  • aggiornamento dello Stato Civile (matrimonio, nascita o adozione di figli minori, divorzio, morte del coniuge o di un familiare).

Per saperne di più sulla procedura, clicca qui.

RIMPATRIO: I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

L’aggiornamento dell’AIRE dipende dal cittadino. Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento del plico elettorale in caso di votazioni. Rende impossibile, inoltre, la comunicazione tra il cittadino e questo Consolato Generale.

IRREPERIBILE: nel caso in cui il cittadino risulti Irreperibile nello schedario consolare, si chiede di aggiornare i dati inviando una mail al settore AIRE (aire.portoalegre@esteri.it) spiegando il proprio caso, in modo che la domanda possa essere registrata manualmente dal Consolato. Allegare il modulo Dichiarazione sostitutiva di certificazione compilato e firmato a mano, con copia di un documento d’identità o passaporto valido e una prova recente di residenza a proprio nome.

SETTORE COMPETENTE

Settore AIRE/Anagrafe

E-mail: aire.portoalegre@esteri.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

A.I.R.E. – Sito Web del Ministero degli Affari Esteri (Farnesina)