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Riforma della cittadinanza

Questo Consolato Generale sta provvedendo, sulla base della nuova normativa, ad elaborare chiare ed esaustive indicazioni da condividere con l’utenza e per l’aggiornamento del proprio sito istituzionale.

NELLE MORE DI INDICAZIONI MAGGIORMENTE DETTAGLIATE SI CHIEDE DI NON INVIARE PER POSTA E FINO A NUOVO AVVISO I CERTIFICATI DI NASCITA DI MINORI DI CITTADINI ITALIANI (v. sotto dettagli su questo argomento).

La legge 23 maggio 2025, n.74 (in G.U. 23/05/2025, n.118) ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino. Il nuovo decreto, come convertito, non modifica questo principio fondamentale ma prevede importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, basandola sull’effettività del vincolo con l’Italia e del possesso di un’altra cittadinanza.

In via preliminare, si rende noto che NON cambia il regime normativo e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza solo per le seguenti categorie di persone:

  • nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
  • nati dovunque, se non possiedono altra cittadinanza.

CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO

Il nuovo regime normativo introduce una preclusione generale alla trasmissione automatica dello status civitatis nei confronti di chi:

  • è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione;
  • ed è in possesso di altra cittadinanza;

Alle suddette preclusioni generali, sono previste cinque eccezioni in ragione delle quali, anche chi è nato all’estero e in possesso di altra/e nazionalità, potrà essere riconosciuto cittadino italiano:

  • la cittadinanza italiana dell’interessato viene riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda corredata della necessaria documentazione presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
  • la cittadinanza italiana dell’interessato viene riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda corredata della necessaria documentazione presentata nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (in merito si fa presente che questo Consolato Generale/quest’Ambasciata sta già prendendo contatto con tutti gli interessati cui era stato fissato via Prenot@mi un appuntamento, poi sospeso nelle more della conversione in legge del Decreto 36/2025);
  • se lo stato di cittadino sia stato accertato giudizialmente, a seguito di domanda presentata entro il 27 marzo 2025;
  • un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Le pratiche di cittadinanza restano soggette alla percezione di 600 Euro per ogni adulto, da pagare presso il Consolato Generale contestualmente alla presentazione formale della richiesta.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEL MINORE STRANIERO O APOLIDE

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 36/2025, è stata introdotta un’agevolazione alle preclusioni previste dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992.

È bene precisare che si tratta esclusivamente di ipotesi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” e non “iure sanguinis”.

In particolare, l’art. 4, comma 1 bis della Legge n. 91/1992 prevede che il minore, straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

La disciplina in questione impone – quale requisito – che il minore straniero o apolide sia figlio di cittadino per nascita. Si escludono pertanto tutti i casi di cittadini riconosciuti con un titolo diverso (ad es., naturalizzati per matrimonio, acquisti avvenuti per elezione di cittadinanza, cittadinanze ex legge 379/2000).

Viene infine prevista una norma transitoria (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) con i seguenti presupposti cumulativi:

  • minori di età alla data di entrata in vigore del decreto (che non avevano cioè compiuto i 18 anni al 24 maggio 2025); e che siano
  • figli di cittadini per nascita i cui genitori devono essere riconosciuti sulla base di una domanda amministrativa o giudiziale presentata al 27/03/2025 o sulla base di domanda presentata in ragione di un appuntamento comunicato dal Consolato al 27/03/2025.

In tali casi potrà essere effettuata una dichiarazione dei genitori o del tutore all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026, sottoposta ad un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 Euro.

Per tale motivo, data la necessità della presenza contestuale dei genitori o del tutore del minore, si fa presente che non è più possibile inviare i certificati di nascita dei minori per via postale. Si provvederà nei prossimi giorni a definire ed a comunicare le modalità per la presa di appuntamenti per queste pratiche.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI EX CITTADINI

L’articolo 1-ter prevede che chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi, e abbia perduto la cittadinanza in applicazione di specifiche disposizioni della legge n. 555 del 1912 la riacquisti se effettua, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, una dichiarazione in tal senso.

Queste pratiche di riacquisto della cittadinanza saranno sottoposte a un contributo ridotto a 250 Euro, da pagare presso la sede consolare contestualmente alla presentazione formale della richiesta.

Si provvederà nei prossimi giorni a comunicare la modalità per la fissazione degli appuntamenti finalizzati al deposito di tali dichiarazioni.