Si informa che, con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 36/2025 (Legge n. 74/2025), sono entrate in vigore modifiche significative alla Legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana.
Le novità riguardano in particolare:
- il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis richiesto da soggetti maggiorenni;
- la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992.
- il riconoscimento della cittadinanza per figli minori nati all’estero di cittadini italiani;
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RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS RICHIESTO DA SOGGETTI MAGGIORENNI
I maggiorenni potranno chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis usando la piattaforma Prenot@mi, a partire dal prossimo mese di ottobre, se:
- un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; (Art. 3-bis, c)
- un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio; (Art. 3-bis, d).
Maggiori dettagli sono disponibili cliccando nell’apposita sezione “Cittadinanza” del sito – Cittadinanza per i maggiorenni nati all’estero
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RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI CHI L’AVESSE PERSA A SEGUITO DI NATURALIZZAZIONE
Gli ex cittadini nati in Italia o che vi abbiano risieduto per almeno due anni consecutivi e che abbiano perso la cittadinanza entro il 15 agosto 1992 potranno riacquistarla. Le dichiarazioni potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Per maggiori informazioni, si invita a consultare l’apposita sezione “Cittadinanza” del sito – Riacquisto della cittadinanza
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RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER FIGLI MINORI
Sulla base delle recenti modifiche normative i figli minori nati all’estero da cittadini italiani per nascita non sono automaticamente cittadini italiani. La cittadinanza potrà essere acquisita per beneficio di legge mediante una dichiarazione da parte dei genitori o del tutore legale, secondo i requisiti previsti dalla norma.
Si ricorda che la situazione anagrafica del genitore dev’essere completamente aggiornata (indirizzo/stato civile) PRIMA della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda del figlio minore.
- PER I FIGLI MINORI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA MINORENNI IN DATA 24/05/2025 (art. 4, comma 1 bis della Legge n. 91/1992):
i genitori potranno presentare la dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026 seguendo la procedura disponibile qui – CASO 1.
- PER I FIGLI MINORI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA NATI DOPO IL 24/05/2025 (art. 1, comma 1-ter del Decreto Legge n. 36/2025):
i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni). Per la procedura completa clicca qui – CASO 2
Si raccomanda di NON inviare a questo Consolato Generale atti di nascita/sentenze di adozione per posta ma di seguire attentamente le istruzioni sul sito istituzionale. Eventuali documenti ricevuti non potranno essere lavorati e verranno pertanto restituiti.
Le eccezioni a tale regime normativo sono previste nel caso di – clicca qui:
- minori che abbiano un genitore o un nonno esclusivamente italiano al momento della loro nascita;
- minori che abbiano un genitore doppio cittadino che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.