NASCITA
Figli cittadino “jure sanguinis” per i quali non sussistono le limitazioni di cui all’art. 3-bis della Legge 91/1992. – art. 1, comma 1 e art. 3-bis della Legge 91/1992
I minori verranno registrati “per nascita” e non “per beneficio di legge” nei seguenti casi:
A) figlio o nipote di cittadino/i esclusivamente italiano/i al momento della nascita del minore o del decesso del genitore o nonno (art. 3-bis, comma 1 lettera c). Il richiedente esclusivamente italiano dovrà produrre documentazione atta a dimostrare il non possesso di altre cittadinanze.
Nel caso in cui il minore abbia un nonno esclusivamente italiano, occorrerà verificare che non vi siano cause interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza. Ad esempio, laddove vi sia un nonno esclusivamente italiano ma il genitore abbia rinunciato o perso la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio o durante la minore età dello stesso, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana è da considerarsi interrotta.
È onere del richiedente dimostrare che gli ascendenti in questione non possiedano altre cittadinanze al di fuori di quella italiana al momento della nascita del minore.
La documentazione da presentare è la seguente:
-
- Certificato negativo di naturalizzazione dell’ascendente di primo o secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992) apostillato e tradotto da un traduttore giurato (traduzione anche apostillata);
- Certificato di cittadinanza dell’ascendente di secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992);
- Copia del RNM (Registro Nazionale Migratorio) dell’ascendente di primo o secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992);
- Atto di nascita originale del minore nella versione “inteiro teor” rilasciato dal “Cartório” nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità di entrambi i genitori (RG, carta d’identità italiana o passaporto valido);
4.1) Se il minore è nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio, qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano (“escritura pública de reconhecimento de maternidade/paternidade”) sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell’atto di nascita. Qualora il minorenne abbia già compiuto i 14 anni sarà inoltre necessaria la sua presenza. Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un “Cartório”, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch’essa apostillata). Se l’atto di nascita riporta invece la dicitura “foram declarantes os pais” non sarà necessario presentare la dichiarazione di filiazione.
B) figlio di cittadino/i italiano/i che ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio (art. 3-bis, comma 1 lettera d).
La documentazione da presentare è la seguente:
- Certificato storico di residenza rilasciato dal Comune;
- Atto di nascita originale del minore nella versione “inteiro teor” rilasciato dal “Cartório” nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità di entrambi i genitori (RG, carta d’identità italiana o passaporto valido);
2.1) Se il minore è nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio, qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano (“escritura pública de reconhecimento de maternidade/paternidade”) sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell’atto di nascita. Qualora il minorenne abbia già compiuto i 14 anni sarà inoltre necessaria la sua presenza. Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un “Cartório”, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch’essa apostillata). Se l’atto di nascita riporta invece la dicitura “foram declarantes os pais” non sarà necessario presentare la dichiarazione di filiazione.
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente per posta con A/R all’indirizzo A/C Ufficio Stato Civile, Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre, Rua José de Alencar, 313 CEP 90880-480 Porto Alegre (RS) assieme a una prova di residenza recente a nome del cittadino italiano.
n.b. Si ricorda che la paternità/maternità socio-affettiva non è attualmente riconosciuta dalla legge italiana.
n.b 1. I cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, residenza e discendenza in base alla legge 379/2000 (Trentini), non trasmettono la cittadinanza italiana ai propri figli in base ai nuovi criteri.
IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE DIVERSO DAL BRASILE
Qualora il cittadino italiano residente in Brasile sia nato in un Paese terzo, occorrerà presentare l’atto di nascita integrale già formalmente perfezionato emanato dalla competente autorità straniera (legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana del Paese di emissione dell’atto oppure munito di Apostille, qualora il Paese di emissione abbia aderito alla Convenzione). Esso dovrà inoltre accompagnarsi a traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato (anch’essa autenticata dalla Rappresentanza consolare italiana competente o apostillata, se vigente la Convenzione). Non si accetta la trascrizione in Brasile del certificato di nascita all’estero (“traslado”).
In tutti i casi in cui è richiesta l’esclusiva cittadinanza italiana, la stessa andrà provata mediante formali certificati negativi di naturalizzazione/cittadinanza del/dei Paese/i di nascita e residenza pregressa. Anche questi certificati andranno formalmente perfezionati come gli altri (legalizzazione/traduzione/apostilla).
Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario presentare l´atto di nascita integrale ed eventuale atto notarile di riconoscimento della filiazione da parte di entrambi i genitori.
Potrà quindi essere richiesta trascrizione degli atti così formati presso questo Ufficio Consolare ovvero presso la rappresentanza consolare italiana competente nel Paese di emissione del certificato.
La documentazione da presentare è quella indicata in base alle casistiche delineate precedentemente.