{"id":4786,"date":"2025-06-24T21:24:05","date_gmt":"2025-06-24T19:24:05","guid":{"rendered":"https:\/\/consportoalegre.esteri.it\/?p=4786"},"modified":"2025-06-24T22:10:55","modified_gmt":"2025-06-24T20:10:55","slug":"modifiche-alla-normativa-sulla-cittadinanza-italiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consportoalegre.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2025\/06\/modifiche-alla-normativa-sulla-cittadinanza-italiana\/","title":{"rendered":"Modifiche alla normativa sulla cittadinanza italiana"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<p>Si informa che, con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 36\/2025 (Legge n. 74\/2025), sono entrate in vigore modifiche significative alla Legge n. 91\/1992 sulla cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Le novit\u00e0 riguardano in particolare:<\/p>\n<ol>\n<li>il riconoscimento della cittadinanza <strong>iure sanguinis<\/strong> richiesto da soggetti maggiorenni;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di <strong>riacquisto della cittadinanza italiana <\/strong>a favore di ex cittadini <strong><u>nati in Italia<\/u> o che sono stati <u>residenti in Italia <\/u>per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992.<\/strong><\/li>\n<li>il riconoscimento della cittadinanza per <strong>figli minori nati all\u2019estero di cittadini italiani;<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>________________________________________________________________________________________<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS RICHIESTO DA SOGGETTI MAGGIORENNI<\/strong><\/p>\n<p><strong>I maggiorenni<\/strong> potranno chiedere il riconoscimento della cittadinanza <strong>iure sanguinis usando la piattaforma <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi<\/a>, a partire dal prossimo mese di ottobre,<\/strong> se:<\/p>\n<ul>\n<li>un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; (Art. 3-bis, c)<\/li>\n<li>un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio; (Art. 3-bis, d).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Maggiori dettagli sono disponibili cliccando nell\u2019apposita sezione \u201cCittadinanza\u201d del sito \u2013 Cittadinanza per i maggiorenni nati all\u2019estero<\/p>\n<p>________________________________________________________________________________________<\/p>\n<p><strong>RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI CHI L\u2019AVESSE PERSA A SEGUITO DI NATURALIZZAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Gli ex cittadini nati in Italia o che vi abbiano risieduto per almeno due anni consecutivi e che abbiano perso la cittadinanza <strong>entro il 15 agosto 1992<\/strong> potranno riacquistarla. Le dichiarazioni potranno essere presentate tra il <strong>1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni, si invita a consultare l\u2019apposita sezione \u201cCittadinanza\u201d del sito \u2013\u00a0 Riacquisto della cittadinanza<\/p>\n<p>________________________________________________________________________________________<\/p>\n<p><strong><u>RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER FIGLI MINORI<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Sulla base delle recenti modifiche normative i figli minori nati all\u2019estero da cittadini italiani <u>per nascita<\/u><\/strong> <strong>non sono automaticamente cittadini italiani<\/strong>. La cittadinanza potr\u00e0 essere acquisita <strong><u>per beneficio di legge<\/u><\/strong> mediante <strong>una dichiarazione da parte dei genitori o del tutore legale<\/strong>, secondo i requisiti previsti dalla norma.<\/p>\n<p>Si ricorda che la situazione anagrafica del genitore dev\u2019essere completamente aggiornata (indirizzo\/stato civile) PRIMA della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda del figlio minore.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>PER I FIGLI MINORI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA MINORENNI IN DATA 24\/05\/2025 (art. 4, comma 1 bis della Legge n. 91\/1992):<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>i genitori potranno presentare la dichiarazione di volont\u00e0\u00a0\u2013 corredata dalla documentazione completa e corretta \u2013 entro le 23:59, ora di Roma, del <strong>31 maggio 2026<\/strong> seguendo la procedura disponibile qui\u00a0 \u2013 <a href=\"https:\/\/consportoalegre.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\">CASO 1<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>PER I FIGLI MINORI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA NATI DOPO IL 24\/05\/2025 (art. 1, comma 1-ter del Decreto Legge n. 36\/2025):<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volont\u00e0 \u2013 corredata dalla documentazione completa e corretta \u2013 entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui \u00e8 stabilita la filiazione in caso di adozioni). Per la procedura completa clicca qui \u2013 <a href=\"https:\/\/consportoalegre.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\">CASO 2<\/a><\/p>\n<p><strong>Si raccomanda di NON inviare a questo Consolato Generale atti di nascita\/sentenze di adozione per posta ma di seguire attentamente le istruzioni sul sito istituzionale. Eventuali documenti ricevuti non potranno essere lavorati e verranno pertanto restituiti. <\/strong><\/p>\n<p>Le <strong>eccezioni<\/strong> a tale regime normativo sono previste nel caso di \u2013 clicca qui:<\/p>\n<ul>\n<li>minori che abbiano un genitore o un nonno esclusivamente italiano al momento della loro nascita;<\/li>\n<li>minori che abbiano un genitore doppio cittadino che abbia risieduto <strong>in Italia per almeno due anni consecutivi<\/strong> dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e <strong>prima della nascita o adozione del figlio.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si informa che, con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 36\/2025 (Legge n. 74\/2025), sono entrate in vigore modifiche significative alla Legge n. 91\/1992 sulla cittadinanza italiana. 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