{"id":1077,"date":"2020-08-20T19:22:43","date_gmt":"2020-08-20T17:22:43","guid":{"rendered":"https:\/\/consportoalegre.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2020\/08\/ingresso-e-transito-in-italia-aggiornamento_0\/"},"modified":"2020-08-20T19:22:43","modified_gmt":"2020-08-20T17:22:43","slug":"ingresso-e-transito-in-italia-aggiornamento_0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consportoalegre.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2020\/08\/ingresso-e-transito-in-italia-aggiornamento_0\/","title":{"rendered":"Ingresso e transito in Italia &#8211; Aggiornamento 19 agosto"},"content":{"rendered":"<p><strong>Per chi proviene dal Brasile: <\/strong>&#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00e8 ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l\u2019eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell\u2019esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall\u2019Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE\/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione).<\/p>\n<p>Un nuovo\u00a0<strong>focus di approfondimento\u00a0<\/strong>rivolto ai\u00a0<strong>cittadini italiani in rientro dall\u2019estero\u00a0<\/strong>e ai\u00a0<strong>cittadini stranieri in Italia<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo ha diffuso ieri il\u00a0<strong>Ministero degli Affari Esteri<\/strong>, in seguito al nuovo\u00a0<strong>DPCM 7 agosto 2020<\/strong>, che individua 6 elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti limitazioni per l\u2019ingresso in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A &#8211; Per San Marino e Citt\u00e0 del Vaticano non vi \u00e8 alcuna limitazione.<br \/> B &#8211; Per i Paei UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco gli gli spostamenti sono consentiti senza necessit\u00e0 di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l\u2019obbligo di compilare un\u2019autodichiarazione.<br \/> C &#8211; Quanto a Croazia, Grecia, Malta e Spagna, il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto gi\u00e0 previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano\/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche: presentare un\u2019attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; o in alternativa sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell\u2019arrivo in aeroporto,porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall\u2019ingresso nel territorio nazionale presso l\u2019azienda sanitaria locale di riferimento.<br \/> Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell\u2019Azienda Sanitaria competente.<br \/> Agli obblighi appena descritti per chi entra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, imposti con l&#8217;Ordinanza del 12 agosto 2020, si applicano le stesse eccezioni previste dal DPCM 7 agosto 2020.<br \/> D &#8211; Per Bulgaria e Romania sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da\/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l\u2019obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, \u00e8 necessario compilare un\u2019autodichiarazione e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione).<br \/> E &#8211; Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da\/per questi Paesi senza necessit\u00e0 di motivazione, quindi anche per turismo. Tuttavia, al rientro in Italia, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall\u2019Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all\u2019ingresso.<br \/> F &#8211; Gli spostamenti da\/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi \u00e8 sempre consentito ai cittadini italiani\/UE\/Schengen e loro familiari, nonch\u00e9 ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione).<br \/> G &#8211; Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina<span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>, Brasile,<\/strong> <\/em><\/span>Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica Dominicana: da questi Paesi \u00e8 ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l\u2019eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell\u2019esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall\u2019Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE\/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione).<br \/> H &#8211; Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi \u00e8 ancora in vigore un divieto di ingresso, con l\u2019eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell\u2019esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall\u2019Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, \u00e8 necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un\u2019autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE\/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si pu\u00f2 raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (\u00e8 consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell\u2019aerostazione).<br \/> I \u2013 Dalla Colombia \u00e8 in vigore un divieto di ingresso (in base all\u2019Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l\u2019eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.<br \/> La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall\u2019Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all\u2019ingresso. La Farnesina raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all\u2019ingresso da parte delle autorit\u00e0 locali.<br \/> La Farnesina ha inoltre indicato alcune eccezioni. L\u2019obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (e di tampone per Croazia, Grecia, Malta e Spagna) non si applica: all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante; agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorit\u00e0 sanitaria\u201d.\u00a0<strong>(aise)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per chi proviene dal Brasile: &#8211; \u00e8 ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l\u2019eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. 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