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Unioni Civili tra persone dello stesso sesso: entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (DPCM) 23 luglio 2016, no 144

Si informa l´utenza che con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della legge sulle unioni civili il 29 luglio scorso, è obbligo dei cittadini italiani residenti all’estero trasmettere all’ufficio consolare di riferimento gli atti di matrimonio o di unione civile contratti all’estero con persona dello stesso sesso. Sarà anche possibile contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso presso il Consolato Generale.

È stato approvato il “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76”, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in GU n.175 del 28 luglio 2016 e vigente dal 29/07/2016.

Le conseguenze operative IMMEDIATE GIA’ IN VIGORE sono le seguenti:

  1. Il cittadino che all’estero abbia contratto, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile con persone dello stesso sesso, anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016, ha l’obbligo di far pervenire all’Ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili;
  2. È possibile sin d’ora dare corso a richieste di costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana;

In altri termini, è OBBLIGO dei cittadini e delle cittadine italiane all’estero trasmettere gli atti di matrimonio o di unione civile contratti all’estero con persona dello stesso sesso ed è da oggi POSSIBILE contrarre unione civile in Consolato.

Inoltre, si segnala che:

  1. Contrariamente a quanto previsto in Italia, dove le parti possono presentare richiesta di costituzione di un’unione civile in qualsiasi comune della Repubblica, il DPCM dispone che “all’estero le unioni civili sono costituite davanti al Capo dell’Ufficio consolare COMPETENTE IN BASE ALLA RESIDENZA DI UNA DELLE DUE PARTI”. Ne discende che anche le richieste devono essere presentate presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle parti.
  2. L’articolo 6 del DPCM 144/2016 riserva all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti, o del comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione civile, la ricezione delle manifestazioni di volontà intese allo scioglimento delle unioni civili. Gli uffici consolari non hanno alcuna competenza per quanto attiene allo scioglimento.
  3. E’ sin d’ora possibile da parte di questo Consolato Generale rilasciare, ove richiesti, certificati di capacià matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti ai fini della costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili o matrimoni tra persone dello stesso sesso.