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Autocertificazione

COS’È L’AUTOCERTIFICAZIONE

È una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest’ultimo.

CHI PUO’ UTILIZZARLA

Possono utilizzare l’autocertificazione i cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2012

Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della Legge 183/2011, che ha modificato l’art. 40 del D.P.R. 445/2000.
Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, inoltre, è apposta a pena di nullità la dicitura: “Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (autocertificazioni) di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Qualora le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).