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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

E-mailaire.portoalegre@esteri.it

COS’É

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero. È tenuta dai Comuni italiani su informazioni fornite dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E., che è gratuita, è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero e di votare per elezioni politiche e referendum.

È DOVERE DI OGNI CITTADINO ITALIANO MANTENERE LA PROPRIA SITUAZIONE ANAGRAFICA AGGIORNATA.

CHI DEVE ISCRIVERSI

1. I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;

2. I cittadini italiani che già vi risiedono perché nati all’estero.

3. L’iscrizione può anche avvenire automaticamente d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

NOTA: Iscrizione automatica d’ufficio

Per tutti coloro che risiedono in questa circoscrizione consolare e ottengono il riconoscimento della cittadinanza italiana o la acquistano per qualsiasi motivo, questo Consolato Generale richiede automaticamente l’iscrizione all’A.I.R.E. al Comune di competenza.

PROCEDURA DI PRIMA ISCRIZIONE

Per chi proviene dall’Italia, per chi proviene da altra circoscrizione consolare o per chi ottiene il riconoscimento della cittadinanza per via giudiziale:

La prima iscrizione presso gli schedari del Consolato Generale a Porto Alegre deve essere effettuata esclusivamente On-line attraverso il nuovo portale Fast.It .

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

(Per chi è già iscritto presso questo Consolato Generale)

NOTA: Solo in caso di trasferimento definitivo. Non necessario in caso di trasferimento provvisorio (ad es. studente con appartamento in affitto per un breve periodo che ritornerà successivamente con i genitori).

Per consentire la regolare tenuta dell’A.I.R.E., nonché usufruire dell’erogazione dei servizi consolari, ai sensi degli artt. 3 e 6, commi 3, 4 e 9 Legge 470/1988, l’interessato ha un dovere di comunicare all’Ufficio consolare competente tutti gli eventi che determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica, per sé e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana. In particolare, deve comunicare:

1. Il trasferimento effettivo della residenza, abitazione o indirizzo:

–  Se all’interno della circoscrizione consolare del Rio Grande do Sul, con comunicazione a questo Consolato Generale entro 90 giorni:

–  Se verso qualunque altro luogo al di fuori del Rio Grande do Sul, inviando la richiesta di iscrizione entro 90 giorni al Consolato competente per la nuova residenza, secondo le modalità indicate da tale Rappresentanza diplomatico-consolare e avvisando via e-mail questo Consolato.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino. Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. Rende impossibile, inoltre, il corretto censimento degli italiani all’estero e l’invio di comunicazioni da parte di questo Consolato Generale e dei comuni italiani.

Il Consolato Generale invia periodicamente al Comune italiano di ultima residenza effettiva (o a quello dove i cittadini con doppia nazionalità sono stati trascritti) tutte le informazioni per l’aggiornamento dell’A.I.R.E.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

A.I.R.E. – Sito Web del Ministero degli Affari Esteri (Farnesina)